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[1]Il curatore puo' in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, ritirare il pegno a profitto del fallimento, pagando il creditore.

[2]Puo' anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, ne' il creditore puo' opporsi, fuorche' rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati pegno.

[3]Se il pegno e' venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto dev'esser dato al curatore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art760 · fonte del testo

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