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[1]La societa' in nome collettivo, la societa' in accomandita semplice e la societa' in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.
[2]La societa' anonima non ha ragione sociale, ma e' qualificata con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra societa'.
[3]Le societa' anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
