Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutti i creditori del fallito prendono parte egualmente alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio, nella ripartizione dell'attivo, ed il loro intervento nel concordato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
