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[1]Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, e fino a che resti da ordinarsi la ripartizione di qualunque parte dell'attivo del fallimento, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contraddittorio del curatore. Il Tribunale puo' anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.
[2]Nei casi di scoperta di falsita', di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, puo' anche proporsi opposizione contro le avvenute ammessioni di crediti.
[3]Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.
[4]Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono determinati nel titolo V.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
