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I crediti non fruttanti interesse, non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento, sono ammessi al passivo per l'intiera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovra' essere proporzionato alla somma stessa, diminuita dell'interesse legale, dalla data del mandato di pagamento, fino all'originaria scadenza di tali crediti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
