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[1]In tutti i casi, nei quali non possa pronunziarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il Tribunale di commercio puo' ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinche', rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la pronunciazione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.
[2]Il Tribunale di commercio puo' sospendere la definitiva pronunziazione sull'ammessione del credito fino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 682, ed in tal caso determina parimente, se, e per qual somma, il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
