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Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammessioni di crediti gia' avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori, dei quali si impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza deve essere fissata entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
