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[1]Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facolta' conferitegli nell'articolo 749, procede in contraddittorio degl'interessati, all'esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli gia' ammessi, sui quali sorga contestazione.
[2]Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.
[3]I crediti non contestati, o che da tutti gli interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.
[4]In caso di contestazione, se il credito e' commerciale, il giudice delegato decide con sentenza la controversia, quando il valore del credito non superi la competenza del pretore, salvo appello al Tribunale; altrimenti, rimette le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale.
[5]Se il credito contestato e' civile, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al Tribunale civile del luogo, in cui e' istituito il giudizio di fallimento.
[6]Nel solo caso, in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore, o ad uno dei pretori del luogo medesimo.
[7]L'udienza deve essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorche' non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 747.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
