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[1]I crediti non contestati, e quelli che si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento, e il giudice delegato deve fare di cio' annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma, per la quale sono ammessi.

[2]Se vi e' contestazione, o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione e' riservata fino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore, non intervenuto in persona o mediante mandatario, deve esserne specialmente avvisato dal curatore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art750 · fonte del testo

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