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[1]Le societa' commerciali hanno per oggetto uno o piu' atti di commercio e si distinguono nelle specie seguenti:
[2]1. La societa' in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantita dalla responsabilita' illimitata e solidaria di tutti i soci;
[3]2. La societa' in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilita' illimitata e solidaria di uno o piu' soci accomandatarii, e dalla responsabilita' di uno o piu' soci accomandanti, limitata ad una somma determinata, che puo' anche essere rappresentata da azioni;
[4]3. La societa' anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non e' obbligato, che per la sua quota, o per la sua azione.
[5]Le societa' cooperative sono soggette alle disposizioni, che regolano quella specie di societa', di cui assumono i caratteri sopra indicati, salve le disposizioni speciali. In esse la responsabilita' dei soci e' illimitata e solidaria, se non e' stabilito altrimenti nell'atto costitutivo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
