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[1]I crediti sono verificati dal giudice delegato, mediante confronto del titolo offerto coi libri e colle carte del fallito.
[2]Il giudice delegato puo' ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori, e del fallito; puo' anche ordinare la personale comparizione del creditore, od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario; prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi; e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.
[3]Il processo verbale da farsi sulle operazioni della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, deve indicare i nomi delle persone intervenute, e riferire le loro dichiarazioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
