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[1]La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome, il cognome, o la ditta e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.
[2]Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita, che il credito e' vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore, o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.
[3]Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui risiede il Tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti, tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del Tribunale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
