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Se vi sono creditori residenti all'estero, il giudice delegato puo' prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di cio' deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
