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I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti, e i titoli dai quali derivano, nella cancelleria del Tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne da' ricevuta, e ne forma uno stato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
