Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo a colui che gli succede il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.
[2]Se la formazione dell'inventario non a' compiuta, egli deve intervenirvi, per far constare della consegna di cio' che avesse ricevuto.
[3]Il rendimento del conto non e' definitivo, finche' non sia approvato dai creditori.
[4]In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai di lui eredi o rappresentanti.
[5]Dopo compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato pel rendimento definitivo del conto del curatore.
[6]Alle adunanze dei creditori, in cui si tratta del rendimento del conto, dev'essere citato il fallito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
