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[1]Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo a colui che gli succede il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

[2]Se la formazione dell'inventario non a' compiuta, egli deve intervenirvi, per far constare della consegna di cio' che avesse ricevuto.

[3]Il rendimento del conto non e' definitivo, finche' non sia approvato dai creditori.

[4]In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai di lui eredi o rappresentanti.

[5]Dopo compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato pel rendimento definitivo del conto del curatore.

[6]Alle adunanze dei creditori, in cui si tratta del rendimento del conto, dev'essere citato il fallito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art745 · fonte del testo

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