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[1]In ogni fallimento, il curatore deve rimettere al giudice delegato entro quindici giorni dall'ingresso nel suo uffizio, una sommaria esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto ristretto dello stato apparente della massa.

[2]Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con multe, a presentarli nel piu' breve termine possibile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art744 · fonte del testo

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