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Il curatore deve presentare alla fine di ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedono, il giudice delegato puo' prolungare il periodo suddetto fino a tre mesi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
