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Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, deve essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore e' debitore degli interessi delle somme non depositate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
