Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, deve essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore e' debitore degli interessi delle somme non depositate.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art741 · fonte del testo

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