Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudice delegato puo' concedere al fallito, per se' e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessari soccorsi, e fissarne la misura, sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.
[2]L'ordinaria del giudice delegato e' soggetta a richiamo.
[3]Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, nulla puo' corrispondersi al fallito ed alla sua famiglia, se i soccorsi non siano concessi con deliberazione dei creditori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
