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[1]Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni a sue spese. Egli puo' inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.

[2]Puo' anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

[3]Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, i creditori devono deliberare sulla ulteriore efficacia delle autorizzazioni concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art739 · fonte del testo

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