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[1]Il curatore, anche provvisorio, puo' essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, e quella di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non puo' essere interrotto senza danno dei creditori.
[2]Le forme e le condizioni della vendita e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.
[3]L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva, ma e' soggetta a richiamo, quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
