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Le lettere e i telegrammi diretti al fallito, devono essere consegnati al curatore, il quale e' autorizzato ad aprire si' le une che gli altri; il fallito puo' assistere all'apertura, e, qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali, puo' chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
