Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito, con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

[2]Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori, e prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese, sopra i loro beni immobili.

[3]Le iscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del Tribunale di commercio, dal quale sia provata la nomina del curatore.

[4]Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti, sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art736 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari