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[1]Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito, con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.
[2]Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori, e prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese, sopra i loro beni immobili.
[3]Le iscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del Tribunale di commercio, dal quale sia provata la nomina del curatore.
[4]Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti, sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
