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[1]Il curatore deve chiamare presso di se' il fallito, per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.
[2]Se il fallito non si presta all'invito, e' citato a comparire entro 48 ore al piu' tardi dinanzi al giudice delegato.
[3]Il fallito, che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvacondotto, puo' essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
