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[1]Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.
[2]Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.
[3]Il bilancio, cosi' formato o rettificato, e' depositato nella cancelleria del Tribunale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
