Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore, acciocche' si preceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che puo' raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento, e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento, che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.
[2]L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale, e puo' essere dal giudice delegato rettificato o completato, anche prima della verificazione dei crediti.
[3]In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore e' responsabile dei danni, e puo' anche essere destituito dal suo ufficio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
