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Se il fallimento e' dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredita', ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
