Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'inventario dev'essere compilato dal curatore in doppio originale, senza le ordinarie formalita' e spese stabilite dalle leggi di procedura e da quelle di registro e bollo, coll'intervento della delegazione dei creditori, o, se questa non e' ancora costituita, coll'intervento di uno o piu' creditori, o di un notare, od altra idonea persona, delegati dal Tribunale, e, in caso di urgenza, dal giudice delegato.
[2]L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito, ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario dev'essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del Tribunale.
[3]Il curatore puo' farsi coadiuvare, per la formazione dell'inventario e per la stima, da persona idonea, nominata dal giudice delegato.
[4]Tuttavia il Tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, puo' prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
