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Le cambiali ed altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessari atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato, essere consegnati, previa descrizione, al curatore, affinche' provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore e' rimesso al giudice delegato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
