Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I libri e le carte di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo, se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati, e, previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del Tribunale.
[2]Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a trattenerli, o a farseli consegnare, per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo, che reputa a cio' necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri e le carte del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria fino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.
[3]Il curatore, allorche' sia depositario dei libri e delle carte del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori, o del giudice istruttore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
