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Le cose delle quali fu autorizzata la vendita, e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, sa il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale, sottoscritto dal pretore, deve essere tosto trasmesso al giudice delegato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
