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Le vesti, le masserizie e i mobili, nella sola parte strettamente necessaria al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere, nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art723 · fonte del testo

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