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[1]I sigilli sono apposti sui magazzini, sui banchi, agli uffizi, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, sui mobili ed altri effetti del fallito.
[2]In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del Tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
