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[1]Il pretore, entro ventiquatt'ore dacche' ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio, se v'interviene, quanto in sua assenza.

[2]Anche prima della dichiarazione del fallimento o dal ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore puo' procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio, o ad istanza di uno o piu' creditori, quando il debitore siasi allontanato, o siavi distrazione, anche parziale dell'attivo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art721 · fonte del testo

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