Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato puo' sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
