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Se contro il fallito latitante sia rilasciato il mandato di cattura, o questi lo tema, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessita' di sentirlo personalmente, puo' richiedere il procuratore del Re, affinche' provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
