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[1]Il giudice delegato e' autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati, e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al giudizio penale le notizie raccolte.
[2]Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
