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Quando, per rinunzia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o piu' membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve avere cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori, ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
