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[1]Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al Tribunale. La ordinanza del giudice delegato e' esecutiva provvisoriamente.

[2]Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questo non ha riferito al Tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al Tribunale direttamente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art716 · fonte del testo

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