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[1]Il giudice delegato e' specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

[2]Egli ordina i provvedimenti urgenti necessari per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare del fallimento; determina le spese, i compensi e le indennita' che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al Tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e puo' proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

[3]Il Tribunale puo' in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro dei suoi membri.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art715 · fonte del testo

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