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[1]Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facolta' illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.
[2]La delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore ed il fallito.
[3]La delegazione, ed anche il solo presidente, ha sempre facolta' di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
