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[1]I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque fra essi nominata nella prima adunanza prefissa dalla sentenza dichiarativa del fallimento.
[2]La maggioranza dei creditori, i cui crediti siano stati verificati od ammessi al passivo, puo', nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione, od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
