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[1]I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque fra essi nominata nella prima adunanza prefissa dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

[2]La maggioranza dei creditori, i cui crediti siano stati verificati od ammessi al passivo, puo', nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione, od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art711 · fonte del testo

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