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[1]Appartiene al Tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.
[2]La retribuzione non puo' consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.
[3]Essa e' pagata frazionatamente al tempo delle successive ripartizioni di attivo fra i creditori, in proporzione di cio' che essi ricevono.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
