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[1]Il curatore non e' di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi, desunti dalla natura del patrimonio del fallito, o dalle condizioni dell'amministrazione, il Tribunale puo' imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento, o con altra posteriore, d'ufficio, o ad istanza della delegazione dei creditori.
[2]La somma per la quale deve darsi cauzione e' determinata dal Tribunale, sentito il parere della delegazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
