Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Tribunale puo' in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori, o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
