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Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, o successivamente, domandino che al curatore nominato dal Tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validita' del concordato, la surrogazione dev'essere accordata.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
