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[1]La nomina provvisoria o definitiva dev'essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

[2]Il curatore, che non intende di accettare l'ufficio, deve dichiarare al Tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

[3]Anche dopo trascorso quel termine, il curatore puo' chiedere al Tribunale di essere dispensato, ma non puo' lasciare l'ufficio finche' non gli sia nominato il successore, e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento, e del conto della tenuta amministrazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art706 · fonte del testo

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