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[1]Le Camere di commercio, il cui circondario contiene citta' sedi di un Tribunale di commercio, o notevoli per importanza commerciale, possono, sul parere delle rispettive Giunte comunali, formare un ruolo delle persone piu' idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

[2]Il ruolo e' trasmesso al presidente del Tribunale investito della giurisdizione commerciale, ed e' rinnovato in ogni triennio. Le persone iscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

[3]I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorche', scorso il triennio, il loro nome sia stato mantenuto nel ruolo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art703 · fonte del testo

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