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[1]L'amministrazione del fallimento e' esercitata da un curatore nominato dal Tribunale con la sorveglianza di una delegazione dei creditori, e sotto la direzione del giudice delegato.

[2]Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito, e la ripartizione di essi fra i creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art701 · fonte del testo

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