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Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figliuoli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
